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Superbonus: la cessione del credito per SAL a cavallo d’anno

Superbonus: la cessione del credito per SAL a cavallo d’anno

Nel presente contributo si rappresenta il caso di un committente
che, dopo aver eseguito il primo SAL nel 2022, nei primi giorni del
2023 presenta il secondo SAL. L’asseverazione è stata effettuata
per tutti gli interventi realizzati fino a quella data, ai sensi
dell’art. 2, comma 7, lett. b) del Decreto Asseverazioni. Ciò
significa che, come previsto dalla normativa, il tecnico ha
compilato ed inviato all’Enea l’asseverazione inserendo tutti gli
interventi realizzati fino al giorno dell’invio. Per tale motivo,
generalmente è molto probabile che le asseverazioni redatte ed
inviate ad inizio anno contengano spese effettuate sia nell’anno
precedente sia nell’anno in corso.

SAL a cavallo: cosa dice la normativa

Per chiarire meglio questo aspetto, si riporta l’articolo 14,
comma 1, lett. d) del decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 con il quale è stato adottato il
Regolamento recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità
di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione»: lo Stato Avanzamento Lavori
«riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni
eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora
. Tale
documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei
termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel
contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto;
a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato,
gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare
dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le
prime due voci».

Questa casistica è stata oggetto di pareri dottrinali per
cercare di capire quale comportamento adottare ai fini della
comunicazione delle opzioni di cessione del credito o dello sconto
in fattura che, come risaputo, è possibile effettuare solo in
presenza di asseverazione che attesta il raggiungimento di uno
stato di avanzamento lavori non inferiore al 30% per i primi due
(art. 121, comma 1-bis, del D.L. 34/2020).

L’intervento dell’Agenzia delle Entrate

A chiarire il dubbio è intervenuta la risposta
dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 56/2022
. In tale
occasione l’Agenzia, dopo aver ricordato che nel caso in cui
per gli interventi ammessi al Superbonus sia prevista l’emissione
di SAL è possibile esercitare l’opzione di cui al medesimo articolo
121 per lo sconto in fattura o per la cessione del credito
corrispondente a tale detrazione solo se lo stesso si riferisce ad
almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, non rilevando
la circostanza che detta percentuale si riferisca ad interventi
realizzati in periodi d’imposta diversi
, ha chiarito che,
facendo riferimento al caso di specie in cui l’istante aveva
effettuato i pagamenti nell’anno precedente (2021)
insufficienti per raggiungere il SAL, sarebbe
stato possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito
corrispondente al Superbonus solo qualora il predetto SAL fosse
riferito ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, che
è in quel caso avvenuto l’anno successivo (2022), concludendo che
“per gli acconti corrisposti nell’anno 2021, invece, l’Istante
avrebbe potuto fruire del Superbonus nella dichiarazione dei
redditi relativa a tale periodo d’imposta e, eventualmente, optare
per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di
detrazione non fruite”. In sostanza vale il “principio
di cassa
”.

Nel caso opposto, invece, quando i pagamenti eseguiti nell’anno
2022, in virtù del “principio di cassa
richiamato dall’interpello 56/2022, sono ampiamente sufficienti a
coprire il 30% degli interventi da progetto, secondo il parere di
chi scrive, possono essere oggetto di cessione in presenza di
asseverazione tecnica.

Esempio pratico

Facciamo un esempio. Il progetto prevede interventi per un
totale di € 250.000. Con il primo SAL sono stati asseverati
interventi per un totale di € 80.000 pari al 32%, mentre con il
secondo SAL sono stati asseverati interventi per € 150.000 pari al
60%, di cui € 140.000 pagati nell’anno 2022 che da soli
rappresentano il 56%, ben oltre il 30% previsto per rispettare le
prescrizioni dell’art. 121, comma 1-bis, del D.L. 34/2020 e
coerenti con il “principio di cassa” più volte enunciato.

In questo caso, il committente potrà cedere il credito maturato
perché ha superato nel 2022 il 30% prescritto dalla norma e, se non
vi ha provveduto nei termini del 31 marzo 2023, lo potrà fare con
remissione in bonis entro il 30 novembre 2023 sia a favore di
banche o compagnie di assicurazioni in assenza di contratto alla
data del 31 marzo 2023 oppure a favore di privati in presenza di
contratto stipulato entro il 31 marzo 2023.

La tesi qui esposta è anche confermata dalla Circolare
23/E/2022
in cui l’Agenzia delle Entrate, a pagina 94, afferma
che “qualora il SAL emesso non si riferisca ad almeno
il 30 per cento
degli interventi realizzati fino a quel
momento, è possibile fruire, per i corrispondenti importi
fatturati, solo della detrazione nella dichiarazione dei redditi.
In tale caso, inoltre, sarà possibile indicare in dichiarazione la
prima rata di detrazione spettante e, eventualmente, optare per la
cessione del credito corrispondente alle successive rate di
detrazione non fruite. Pertanto, nel caso di interventi iniziati
nell’anno 2020 per i quali viene emesso un primo SAL in tale anno
corrispondente al 20 per cento degli interventi, non è possibile
esercitare le opzioni per una delle modalità alternative di
fruizione del Superbonus. Per le spese sostenute a fronte del
predetto SAL, infatti, sarà possibile solo fruire della detrazione
nella dichiarazione dei redditi
”.

Source: lavoripubblici.it

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