12 Nov Superbonus tra trainanti e trainati: le responsabilità in condominio

Se entro il 31 dicembre 2023 non venissero effettuati gli
interventi trainati previsti dal computo metrico superbonus,
l’amministratore del condominio/responsabile dei lavori ha delle
responsabilità al riguardo.
L’esperto risponde: interventi trainanti e trainati
Il quesito, incompleto nella sua formulazione, non permette una
risposta univoca. Pertanto, si prendono in considerazione le
diverse ipotesi.
Il 31 dicembre 2023 è, ad oggi, una data importante sia per le
unifamiliari sia per i condomìni. Per le prime, dovrebbe essere
l’ultima data utile per sostenere le spese al fine di ottenere la
detrazione maggiorata del 110%, sempre se al 30 settembre 2022
risultavano realizzati almeno il 30% dei lavori. Nel caso in cui
alcune spese dovessero essere sostenute oltre la data del 31
dicembre 2023, le aliquote di detrazione applicate saranno quelle
ordinarie a quell’epoca in vigore. Per i condomìni, invece, la
legge prevede che l’aliquota del superbonus scenderà al 70% per il
2024 e al 65% per il 2025. Deve, comunque, essere rispettato il
principio di base che il diritto alle detrazioni, con qualsiasi
aliquota applicata, si matura e si consolida definitivamente solo
se i lavori vengono terminati.
Sia per le unifamiliari che per i condomìni, così come previsto
dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/E/2020 (paragrafo
2.2) “ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute
per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco
temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli
interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza
dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio
e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi
trainanti”,
Ciò significa che mentre le fatture e i pagamenti (o lo sconto)
relativi agli interventi trainanti devono essere compresi
all’interno del periodo di vigenza dell’agevolazione, le fatture e
i pagamenti degli interventi trainati devono essere compresi
all’interno del periodo di vigenza dell’agevolazione e all’interno
della data di inizio e fine lavori degli interventi trainanti.
Utilizzo diretto e opzioni alternative
Sul punto occorre distinguere i casi di utilizzo diretto della
detrazione dallo sconto/cessione. Nel primo caso la detrazione si
matura quando si sostengono le spese, con la conseguenza che la
stessa si consolida anche se i lavori sono portati a termine al di
fuori del periodo di vigenza dell’agevolazione. Nel caso di
utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione
del credito) queste possono essere utilizzate a SAL e quindi solo
relativamente alla parte di lavori effettivamente realizzata, con
la conseguenza che i SAL fuori il periodo di vigenza
dell’agevolazione non godono di alcuna detrazione.
Fatte queste premesse, per quanto riguarda l’efficientamento
energetico, la mancata realizzazione degli interventi trainati
potrebbe creare problemi anche agli interventi trainanti nel caso
non si raggiunga la classe energetica prevista dal progetto (e
quindi il doppio salto di prestazione). Altra ipotesi è quella che
gli interventi trainanti siano stati già conclusi. In questo caso è
indubbio che le spese per gli interventi trainati sono in ogni caso
non detraibili perché iniziati e terminati dopo la fine degli
interventi trainanti, oltre alla possibile indetraibilità delle
spese riguardanti gli interventi trainanti per i motivi sopra
esposti.
Ad ogni modo, il consiglio è sempre quello di terminare gli
interventi trainati e poi i trainanti.
Le responsabilità dell’amministratore e del responsabile dei
lavori
Per quanto riguarda la responsabilità delle figure menzionate
nella seconda parte del quesito, occorre tenere distinte le due
figure: l’amministratore del condominio e il responsabile dei
lavori. Sono due figure che hanno poteri e responsabilità
totalmente diverse.
L’amministratore di condominio è il rappresentante del
condominio che è delegato dall’assemblea condominiale ad adempiere
a tutte le operazioni previste: firmare i contratti d’appalto,
nominare i tecnici, predisporre i prospetti dei pagamenti in base
alle tabelle millesimali, seguire gli interventi con assiduità e
professionalità, comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati
relativi alle spese detraibili sostenute nel corso dell’anno, e
così via. L’eventuale responsabilità dell’amministratore di
condominio che non esegue correttamente le procedure previste dal
superbonus (ma vale anche per tutte le altre agevolazioni che
consentono l’utilizzo di denaro pubblico) causando la mancata
fruizione dell’agevolazione, è direttamente attribuibile per cause
imputabili alla propria cd. “mala gestio”, ovvero quando sussistano
sufficienti elementi che attestino come il danno da mancato
guadagno arrecato ai condòmini non si sarebbe verificato se
l’amministratore avesse svolto con diligenza gli adempimenti di sua
competenza. Per evitare che l’amministratore stia costantemente
sotto la spada di Damocle, è bene che affidi alcuni compiti di
responsabilità, soprattutto quelli che non sono propriamente
specifici dell’amministratore di condominio, ad un soggetto diverso
che prende il nome di “Responsabile dei Lavori”.
Il Responsabile dei Lavori è un’altra figura sempre presente
all’interno dei cantieri edili. Poiché il RDL è nominato sia in
cantieri di unifamiliari sia in cantieri che riguardano un
condominio, ciò che segue vale come risposta anche nel caso in cui
il lettore intendeva dire che l’amministratore di condominio era
stato nominato come Responsabile dei Lavori oppure che il
committente della unifamiliare sia anche Responsabile dei
Lavori.
Il RDL coincide con il committente qualora non fosse nominato
nessuno. In questo caso, nella unifamiliare il RDL è il
committente. Nel condominio potrà essere nominato come RDL
l’amministratore che sarà formalmente delegato dall’assemblea.
Ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. n. 81/2008, gli obblighi del
Committente o del Responsabile dei Lavori, riguardano, tra gli
altri, l’individuazione dell’impresa alla quale sono affidati i
lavori e l’esecuzione dell’opera, l’assicurazione che tutte le
misure previste per la sicurezza sul lavoro siano rispettate
durante la progettazione dei lavori, l’assicurazione che la società
individuata per compiere l’opera sia in possesso di tutti i
requisiti richiesti, avendo l’obbligo di chiedere tra l’altro, alle
ditte incaricate, il certificato di iscrizione alla CCIAA e il
DURC, sia quello di regolarità contributiva che quello di congruità
prima del pagamento del SAL finale. Infine, deve vigilare
sull’esecuzione dell’opera, valutando che tutti gli standard di
sicurezza sul lavoro siano rispettati.
Come si nota dall’elenco non esaustivo degli obblighi del
Responsabile dei Lavori sopra riportato, la sua responsabilità è
rappresentata dalle procedure previste dal decreto, peraltro
chiaramente definita nel precedente articolo 89 comma 1 lettera c)
del D.Lgs. n. 81/2008: “il responsabile dei lavori è il
responsabile del procedimento” in cui è certamente compreso il
controllo dell’esecuzione dell’opera dal punto di vista
procedurale.
Nel caso specifico, la scelta di non effettuare gli interventi
trainati qualora l’assenza di questi non incidono sul salto di due
classi energetiche, non coinvolge il Responsabile dei Lavori in
alcuna responsabilità. A parere di chi scrive, egli non è nemmeno
responsabile del mancato completamento degli interventi previsti
nel computo metrico qualora non si raggiungesse il salto delle due
classi se metterà in atto tutte le procedure previste per legge e
contestualmente adotterà tutti i provvedimenti utili affinché gli
interventi possano essere realizzati. In pratica, dal punto di
vista tecnico, il RDL è esente da responsabilità nel caso in cui
l’impresa appaltatrice rinunciasse ad eseguire i lavori o per altri
motivi di tipo finanziario, come il blocco della cessione dei
crediti. Il committente si potrà rivalere sull’impresa sulla base
delle clausole previste dal contratto d’appalto e non sul
Responsabile dei Lavori se questi ha adempiuto correttamente ai
suoi compiti.
Source: lavoripubblici.it
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.
Nessun Commento