12 Nov Superbonus: la fatturazione di lavori trainati prima o dopo il fine lavori
Tra le regole più insidiose del Superbonus c’è quella che
obbliga la fatturazione degli interventi trainati
all’interno del periodo temporale in cui si fatturano gli
interventi trainanti. Diversamente, l’agevolazione non è ammessa
per gli interventi trainati.
Interventi trainati e fatturazione: i chiarimenti del Fisco e
alla Camera
Per essere più precisi, si fa riferimento alla Circolare
24/E/2020 la quale ha spiegato che le spese sostenute per gli
interventi trainanti devono essere effettuate
nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione,
mentre le spese per gli interventi trainati devono
essere sostenute, oltre che nel periodo di vigenza
dell’agevolazione, anche nell’intervallo di tempo tra la
data di inizio e la data di fine dei lavori per la
realizzazione degli interventi trainanti.
Sia le leggi di Stato che le circolari dell’Agenzia delle
Entrate non sono intervenute per spiegare cosa si intenda per
“data di inizio lavori” e “data di fine
lavori”. A cercare di risolvere il dubbio ci ha pensato
l’on. Laura Cavandoli presentando un’interrogazione
parlamentare il 2 maggio 2023 nella seduta n. 95 nella VI
Commissione Finanze della Camera a cui ha risposto il
Sottosegretario di Stato, Economia e Finanze Federico Freni il 28
giugno scorso. La risposta, rubricata con il n.
5-00784, fa presente che i chiarimenti relativi al quesito
formulato sono stati forniti con la circolare 8 agosto 2020, n.
24/E (cfr. il paragrafo 2.2) nella quale è stato precisato quanto
segue:
«Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che
gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli
interventi trainanti ammessi al Superbonus, si precisa che tale
condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese
sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese
nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla
data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi
trainanti”. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del
Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono
essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione,
mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute
nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo
tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la
realizzazione degli interventi trainanti».
Nella medesima circolare (cfr. il paragrafo 1.2), seppure
con riferimento alla verifica del possesso o della detenzione
dell’immobile oggetto dell’intervento, che devono ricorrere al
momento dell’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle
spese, se antecedente al predetto avvio, è stato, inoltre, chiarito
che: «La data di inizio dei lavori deve risultare dai
titoli abilitativi, se previsti».
La spiegazione del Governo non chiarisce però altri aspetti che
si potrebbero verificare:
- Cosa accade alle spese sostenute prima dell’inizio
lavori ma propedeutiche ed essenziali per iniziarli? - Cosa accade se siamo in presenza di un’unica impresa che emette
una sola fattura per tutti i lavori trainanti e
trainati finiti e comunicati agli enti preposti? - Cosa accade, invece, se in presenza di più imprese vengono
emesse delle fatture per lavori trainati dopo la
comunicazione di fine lavori ma prima della fattura emessa
per i lavori trainanti?
Cerchiamo di dare risposta ai dubbi.
Spese sostenute prima dell’inizio lavori
La risposta alla prima domanda è stata data dalla Circolare
19/E/2020 che ha fatto un elenco non esaustivo delle altre spese
ammesse alla detrazione anche se sostenute prima
della data indicata sul titolo abilitativo. Questa affermazione è
nota già da tempo ma, pur ritenendola pacifica, si pone in
contrapposizione alla risposta del rappresentante del Governo sopra
commentata. Infatti, tra le “altre spese” elencate a pag. 282 della
circolare 19/E/2020 vi sono la progettazione e le altre
prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di
lavori, l’acquisto dei materiali e l’effettuazione di perizie e
sopralluoghi che possono sicuramente essere attribuite, nella
predisposizione dei quadri economici che poi portano alla
determinazione della somma “per intervento” da portare in
detrazione, sia agli interventi trainanti che agli interventi
trainati. Per tali motivi, il riferimento alla data di inizio
lavori per considerare le spese per interventi trainati ammesse
alla detrazione non è del tutto coerente con la prassi dell’Agenzia
delle Entrate.
Una sola fattura per tutti i lavori trainanti e trainati
Il dubbio alla seconda domanda, cioè se siamo in presenza di
un’unica impresa che emette una sola fattura per tutti i lavori
trainanti e trainati dopo aver effettuato la comunicazione di fine
lavori, è pacificamente risolto dalla Circolare 30/E/2020. Alla
faq 4.2.6, dove si richiede con quale documento si
può dimostrare che il lavoro trainato (es. pannelli fotovoltaici,
caldaia e infissi) è stato svolto tra l’inizio e la fine lavori del
lavoro trainante (es. cappotto) se il complesso dei lavori è
affidato ad una unica impresa che fattura l’intero intervento con
acconti e saldi, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che
può essere sufficiente l’attestazione da parte dell’impresa
che ha eseguito i lavori. Pertanto, per il combinato
disposto delle due circolari, 24/E/2020 par. 2.2 e 30/E/2020 par.
4.2.6, risulta che nel caso in cui un’impresa (o General
Contractor) emetta una fattura anche dopo la comunicazione di fine
lavori ma nel periodo di vigenza dell’agevolazione, e questa venga
pagata, basta un’attestazione dell’impresa stessa dove si dichiari
che gli interventi trainati sono stati eseguiti all’interno del
periodo temporale tra l’inizio e la fine dei lavori per far sì
che sia consentita l’ammissione alle agevolazioni.
Fatture per lavori trainati dopo la comunicazione di fine
lavori
Veniamo alla terza risposta. Nel caso in cui le fatture dei
lavori trainanti e quelle dei lavori trainati sono separate perché
ci sono più imprese che effettuano i lavori, è bene che le fatture
relative agli interventi trainati siano pagate nell’intervallo
temporale tra l’inizio e la fine lavori. Sarebbe difficile
sostenere la tesi che, a lavori finiti e in assenza di lavori
trainanti nella stessa fattura pagata, si possa dichiarare di aver
effettuato i lavori prima della comunicazione di fine lavori.
Per completezza dell’analisi proposta in questa sede, a modesto
avviso si ritiene che, con riferimento ai lavori trainati, la frase
“nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di
fine dei lavori per la realizzazione degli interventi
trainanti” di cui alla Circolare 24/E/2020 non equivale alla
frase “nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data
di fine dei lavori” a cui sembra invece intendere il
Sottosegretario Freni. Per “fine lavori per la
realizzazione dei lavori trainanti” si può ben
intendere che nel momento stesso in cui terminano i lavori
trainanti devono essere pagati i lavori trainati. Ciò porta ad
ipotizzare che il “fine lavori” non sia quello della comunicazione
agli Enti preposti, bensì la fine dei lavori
trainanti, aprendo le porte alle agevolazioni a quegli
interventi trainati pagati dopo la comunicazione di fine lavori ma
prima del pagamento dei lavori trainanti.
A cura di Dott. Luciano
Ficarelli
Dottore Commercialista
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità
Source: lavoripubblici.it
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