12 Nov Superbonus e bonus casa: quando i limiti di spesa sono autonomi
In questi anni di vigenza del superbonus molti contribuenti, in
occasione degli interventi di ampia portata previsti dall’art. 119
del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), hanno pensato di
abbinare quelli di cui all’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986
(TUIR).
Superbonus e altri bonus edilizi
Il citato art. 16-bis del TUIR, infatti, consente l’attivazione
di un bonus (c.d. bonus casa) del 36% (al 50% fino al 31 dicembre
2024) per diverse tipologie di intervento associabili a quelle di
riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico che
rientrano nel superbonus.
Ad esempio, l’installazione di un impianto di allarme, il
rifacimento completo del bagno compresi gli impianti, l’apertura di
una finestra, il rifacimento della pavimentazione del porticato
della villetta con nuovi materiali, il rifacimento dell’impianto
elettrico per la messa a norma, la sostituzione della saracinesca
del box con una più performante, e così via sono interventi spesso
non compresi negli interventi previsti dal superbonus.
Solo in alcuni casi e per alcune tipologie, gli interventi
detraibili al 50% sono ricompresi nel superbonus perché connessi
agli interventi previsti dall’art. 119 del Decreto Rilancio e,
pertanto, subiscono l’attrazione nell’aliquota superiore (110% o
90%) ma rientrano nello stesso limite di spesa.
Ad esempio, per gli interventi assorbiti dal supersismabonus, il
limite di spesa è 96.000 euro per unità immobiliare. Se, invece,
gli interventi sono autonomi rispetto a quelli del superbonus (come
l’esempio dell’installazione dell’impianto di allarme), questi
hanno, a determinate condizioni, un limite di spesa autonomo di
96.000 euro.
Superbonus e bonus casa insieme
Cosa accade allora quando contestualmente vengono eseguiti
interventi di superbonus e interventi che rientrano nel bonus casa
non sono connessi al superbonus e si vogliono detrarre entrambe le
spese?
Prima di tutto occorre considerare due aspetti:
- il titolo abilitativo;
- l’anno di realizzazione (e pagamento) dei lavori.
Per quanto riguarda il titolo abilitativo, per effettuare due
tipologie diverse di interventi abbinati a due tipi di agevolazioni
diversi, cioè superbonus e bonus casa, occorre presentare titoli
abilitativi autonomi. In pratica, non è possibile effettuare con
una Cilas anche interventi di manutenzione straordinaria detraibili
al 50%.
Per quanto riguarda l’anno di realizzazione dei lavori, per fare
riferimento a due autonomi limiti di spesa occorre che gli
interventi siano effettuati in anni diversi. In pratica, se nel
2023 si sono realizzati interventi di mitigazione del rischio
sismico e sono stati già effettuati pagamenti per oltre 96.000
euro, non sarà possibile detrarre spese di manutenzione
straordinarie previste dal bonus casa nello stesso anno. Occorrerà
aspettare il 2024, anno in cui il limite di spesa previsto tornerà
a 96.000 euro, pur se riguarda lo stesso immobile, pertinenze
comprese. Infatti, poiché gli interventi previsti dal bonus casa
sono diversi e indipendenti da quelli effettuati per la mitigazione
del rischio sismico nel 2023, converrà realizzarli nel 2024.
Quindi, il consiglio è di verificare preventivamente che non si
tratti di interventi di prosecuzione di quelli terminati nell’anno
precedente e, successivamente, depositare un nuovo titolo
abilitativo per interventi diversi da quelli già realizzati.
Esempio pratico
Esempio: per la nostra unifamiliare nel 2022 abbiamo terminato
gli interventi di mitigazione del rischio sismico detraendo o
cedendo il 110% di 96.000 euro pagati nell’anno. Nel 2023 abbiamo
intenzione di realizzare una nuova recinzione del giardino
precedentemente inesistente. In questo caso, bisognerà aprire una
Cila e si potrà portare in detrazione il 50% della spesa fino ad un
massimo di 48.000 euro (il 50% della spesa massima agevolabile di
96.000 euro).
Se, invece, i lavori di mitigazione del rischio sismico sono
pagati in parte nel 2022 e in parte nel 2023, ad esempio 60.000
euro nel 2022 e 50.000 euro nel 2023, nonostante l’apertura di una
nuova Cila per realizzare la recinzione del giardino, il limite di
spesa agevolato disponibile per il 2023 è solo pari a 46.000 euro,
cioè la differenza tra 96.000 euro e 50.000 euro già utilizzati
nell’anno per il sismabonus.
Altro esempio: per la nostra unifamiliare nel 2022, con Cila
depositata, abbiamo iniziato dei lavori di manutenzione
straordinaria detraibili al 50% e pagati per 30.000 euro. Sempre
nel 2022 abbiamo depositato la Cilas per iniziare gli interventi di
sismabonus 110%, diversi dai precedenti, e abbiamo effettuato
bonifici per 40.000 euro. Nel 2023 proseguiamo entrambi i lavori e
spendiamo altri 20.000 euro per i lavori di manutenzione
straordinaria e 60.000 euro per il sismabonus. In questo caso,
entrambi gli interventi sono una prosecuzione di quelli effettuati
nell’anno precedente. Per questo motivo, occorre tenere presente
quanto è stato già speso per verificare il limite massimo
disponibile. Poiché nel 2022 abbiamo pagato complessivamente 70.000
euro, per l’anno 2023 abbiamo a disposizione solo 26.000 euro come
limite di spesa agevolato (€ 96.000 – € 70.000). Pertanto, gli
ulteriori 80.000 euro spesi nel 2023 saranno agevolabili solo per
26.000 euro perché vale la regola che nel limite di spesa di 96.000
euro sono ricomprese anche le spese effettuate per i lavori
dell’anno precedente che riguardano lo stesso intervento. Converrà
considerare in accollo le spese detraibili al 50% e portare in
detrazione 26.000 euro riferite al sismabonus con detrazione al
110%.
A cura di Dott. Luciano
Ficarelli
Dottore Commercialista
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità
Source: lavoripubblici.it
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