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Spese Superbonus non ancora asseverate: come inserirle in dichiarazione dei redditi?

Spese Superbonus non ancora asseverate: come inserirle in dichiarazione dei redditi?

Siamo nel periodo in cui si preparano i documenti per la
compilazione della dichiarazione dei redditi,
anche se un grande aiuto l’ha dato l’Agenzia delle Entrate con la
dichiarazione precompilata. Infatti, utilizzando
l’identità digitale per entrare nel proprio cassetto fiscale, dal 2
maggio è possibile trovare tutte le spese sostenute nel 2022 e
considerate detraibili e, tra queste, le spese per le
ristrutturazioni edilizie
.

Detrazioni per spese Superbonus non asseverate: come compilare
la dichiarazione dei redditi?

La difficoltà di cedere i crediti ha ampliato notevolmente il
numero di contribuenti che hanno optato per la detrazione in
dichiarazione dei redditi delle spese sostenute per gli interventi
edilizi e, in molti casi, i documenti già pronti per la
certificazione dello stato di avanzamento lavori raggiunto, che
dovevano essere consegnati agli istituti di credito o a terzi
acquirenti dei crediti maturati, adesso serviranno al Caf o al
commercialista per l’inserimento delle spese detraibili in
dichiarazione dei redditi.

C’è, però, un caso molto frequente in cui le
asseverazioni non sono state ancora presentate dai
tecnici perché nell’anno 2022 non è stato realizzato il 30%
degli interventi
così come previsto dal comma 1-bis
dell’art. 121 del D.L. 34/2020. I motivi possono essere i più
svariati: i lavori sono fermi per difficoltà delle imprese edili
alle prese con il recupero dei crediti e non più in grado di
proseguire i lavori, impossibilità per il committente di iniziare i
lavori previsti dai progetti effettuati nel 2022 perché non trovano
imprese disposte ad intervenire, impossibilità per i committenti di
accedere ai prestiti-ponte delle banche per poter iniziare i
lavori, e così via.

La domanda nasce spontanea: è possibile portare in detrazione le
spese per il superbonus sostenute nel 2022 senza le
asseverazioni?

Il dubbio è lecito e proviamo a dare una risposta.

Spese Superbonus senza SAL 30% o chiusura lavori: le
disposizioni nel Decreto Rilancio

Il comma 11 dell’art. 119 del D.L. 34/2020
recita: “Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto
di cui all’articolo 121, nonché in caso di utilizzo della
detrazione nella dichiarazione dei redditi
, il
contribuente richiede il visto di conformità dei
dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli
interventi di cui al presente articolo”
… (omissis) ….
“In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente
all’Agenzia delle
entrate (cosiddetta «dichiarazione
precompilata
»), ovvero tramite il sostituto d’imposta
che presta l’assistenza fiscale (
cosiddetto «Mod.
730
»), il contribuente, il quale intenda utilizzare la
detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a
richiedere il predetto visto di conformità
.

Il comma 13 dell’art. 119 del decreto citato
dice anche che “ai fini della detrazione del 110 per
cento
di cui al presente articolo e dell’opzione per la
cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121:

  1. per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
    articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei
    requisiti
    previsti
    (dalla legge) e la
    corrispondente congruità delle spese sostenute
    in
    relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è
    trasmessa
    … (omissis) … all’Enea.
  2. per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli
    stessi al fine della riduzione del rischio sismico è
    asseverata dai professionisti incaricati
    della
    progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
    strutture e del collaudo statico. I professionisti
    incaricati attestano altresì la corrispondente congruità
    delle spese sostenute
    in relazione agli interventi
    agevolati.

Fin qui, non sembrano ci siano dubbi sulla necessità di
presentare le asseverazioni anche per detrarre le spese in
dichiarazione dei redditi.

Però, ai commi 11 e 13 prima citati segue il comma
13-bis
il quale dice che “L’asseverazione di cui al comma 13,
lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al
termine dei lavori o per ogni S.A.L.
sulla base delle
condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121
“. Queste
condizioni e questi limiti sono dettati nel comma 1-bis dell’art.
121: “L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in
relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del
presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli
stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per
ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di
avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo
intervento
“. In sostanza, l’asseverazione (Enea per
la lettera “a” e Allegato 1 per la lettera “b”), è rilasciata
solo al termine dei lavori oppure in relazione al
S.A.L.
che non può essere inferiore al 30%. Va da sé che
in mancanza delle asseverazioni non si possono esercitare le
opzioni di cessione e di sconto in fattura, ma, a parere di chi
scrive, non la detrazione che resta l’unica strada possibile
proprio in virtù dell’assenza delle asseverazioni.

L’interpretazione del Fisco

Nella risposta all’interpello 56/2022 viene “raccontato” un caso di spese a cavallo di due anni (2021 e 2022)
in cui l’istante afferma di non aver potuto raggiungere il SAL nel
2021 e chiede come comportarsi. L’AdE gli risponde (pag. 5) che “Per gli acconti corrisposti nell’anno 2021, l’Istante potrà
fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a
tale periodo d’imposta e, eventualmente, optare per la cessione del
credito corrispondente alle successive rate di detrazione non
fruite
“.

Probabile che l’Agenzia delle Entrate abbia fatto implicitamente
riferimento alla Faq Enea 3.E (ex 28) del 25
gennaio 2021 in cui l’Ente spiega che per gli interventi iniziati
dal 6 ottobre 2020, c’è la possibilità di applicare il
principio di cassa
, a prescindere da asseverazioni e
comunicazione all’Enea. In base a questa risposta, si rafforza la
posizione di chi ritiene applicabile il bonus edilizio per le spese
sostenute per interventi iniziati dal 6 ottobre
2020
e non ancora ultimati né resi noti all’Enea.

Inoltre, la Circolare 19/E dell’8 luglio 2020,
in riferimento al diritto alla detrazione senza l’asseverazione
Enea, afferma che “l’articolo 1, comma 3, della legge n. 205
del 2017 prevede la trasmissione per via telematica all’ENEA, a
decorrere dal 1° gennaio 2018, dei dati relativi a taluni
interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai
quali spetta la detrazione dall’imposta lorda, ai sensi dell’art.
16-bis del TUIR che comportano risparmio energetico. La
trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve
essere effettuata attraverso un sito web dedicato entro 90 giorni
dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. In assenza di
una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva
trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto
alle detrazioni
in commento (Risoluzione 18.04.2019 n.
46)
”.

Le verifiche preventive

Alla luce di questi richiami normativi e di prassi, a parere di
chi scrive, sarebbe opportuno usare molta cautela nel proporre la
detrazione delle spese in argomento, senza escluderla a priori. In
pratica, sarebbe consigliabile verificare, con i tecnici preposti
alla progettazione e alle future asseverazioni, i tre elementi
fondamentali:

  • 1 – limiti di spesa ammessi in detrazione;
  • 2 – requisiti minimi per tipologia di intervento;
  • 3 – congruità dei prezzi.

Questi tre dati sono sempre presenti nelle asseverazioni e sono
anche quelli che permettono di identificare correttamente l’importo
della spesa detraibile. Ovviamente, gli stessi dati saranno
riportati nell’asseverazione che sarà inviata, per quanto riguarda
le spese per l’efficientamento energetico, entro 90 giorni dalla
fine lavori o dal raggiungimento degli stati di avanzamento e, per
quanto riguarda le spese per la mitigazione del rischio sismico, al
raggiungimento dei SAL.

Nonostante la cautela consigliata, il soggetto preposto
all’apposizione del visto di conformità potrebbe esimersi dal
farlo. A quel punto, non resta che completare la dichiarazione
precompilata dall’Agenzia delle Entrate che non prevede
l’apposizione del visto di conformità.

Source: lavoripubblici.it

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