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Ristrutturazione edilizia: il bonus casa e la cessione del credito

Ristrutturazione edilizia: il bonus casa e la cessione del credito

C’è ancora la possibilità di accedere alla cessione del credito
o allo sconto in fattura per alcuni committenti che sono alle prese
con i cosiddetti lavori “in edilizia libera”, cioè
quei lavori per i quali non occorre presentare un titolo
abilitativo o almeno una comunicazione di inizio attività (art. 6
del D.P.R. 380/2001).

Le possibilità di cessione nel D.L. n. 11/2023

Infatti, il Decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 ha lasciato
le porte aperte per coloro che alla data del 16
febbraio
2023 hanno già iniziati
i lavori
oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora
iniziati, sia già stato stipulato un accordo
vincolante
tra le parti per la fornitura dei beni e dei
servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in
vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data
antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un
accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei
servizi oggetto dei lavori deve essere attestata
sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà
resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ma quali sono gli interventi in edilizia libera?

Con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 2 marzo 2018 è stato approvato il Glossario
Edilizia Libera
, pubblicato il 7 aprile 2018 nella G.U. –
Serie generale – n. 81. Il Glossario è un elenco non esaustivo
delle principali opere che possono essere eseguite senza titolo
abilitativo né comunicazione presso gli Enti, con la premessa che
siano rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia.

L’elenco riporta 58 tipologie di interventi, a cui si è aggiunto
indirettamente (per il combinato disposto con l’art. 6 del D.P.R.
380/2001) l’intervento effettuato per l’installazione delle vetrate
panoramiche amovibili trasparenti. Tra gli altri, si annoverano
nell’elenco i più comuni interventi, come la ristrutturazione dei
bagni, l’installazione di una caldaia, l’installazione di un
impianto fotovoltaico, la sostituzione dei pavimenti, la
sostituzione dei serramenti, l’eliminazione delle barriere
architettoniche.

Ai fini fiscali, però, c’è da fare attenzione
perché molti degli interventi elencati nel Glossario rientrano tra
quelli denominati di “manutenzione ordinaria” che, per le
unifamiliari e per le unità abitative all’interno dei condomìni,
sono indetraibili.

Manutenzione ordinaria vs straordinaria

In linea generale, gli interventi di “manutenzione
ordinaria
” sono quelli identificati al comma 1, lettera
a), art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, cioè “gli interventi edilizi
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
”.
Gli interventi di “manutenzione straordinaria
sono quelli identificati dalla lettera b), comma 1, art. 3 del
d.P.R. n. 380/2001, cioè “le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva
degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti
delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico
urbanistico
”.

Queste definizioni sono riprese dall’Agenzia delle Entrate nella
Guida alle ristrutturazioni Edilizie che a pagina
41 e seguenti riporta un elenco, anche in questo caso non
esaustivo, delle spese di manutenzione detraibili per le singole
abitazioni e, successivamente, per i condomìni. Ad esempio, la
sostituzione della pavimentazione all’interno
dell’abitazione senza innovazioni (cioè lo stesso tipo di
pavimento) rappresenta per l’Agenzia delle Entrate un intervento di
manutenzione ordinaria. Nell’elenco del Glossario Edilizia Libera,
la sostituzione della pavimentazione rientra in un’unica voce che
ricomprende, oltre alla semplice sostituzione, anche il
rinnovamento e le opere ad esso correlate come l’applicazione di
guaine e sottofondi, palesemente interventi di manutenzione
straordinaria. Per cui, occorre individuare correttamente la
tipologia di intervento prima di procedere con i lavori e
considerarli detraibili.

Un altro esempio si può fare con la sostituzione dei
serramenti
. Secondo l’elenco presente nella Guida alle
ristrutturazioni edilizie, per essere considerati interventi di
manutenzione straordinaria occorre che ci sia una nuova
installazione o una sostituzione con altri infissi aventi sagoma,
materiali o colori diversi, e solo se riguarda l’intera facciata.
Il Glossario di Edilizia Libera, invece, individua solo la
riparazione, la sostituzione o il rinnovamento degli infissi.

Come ulteriore esempio, non può mancare il rifacimento
del bagno
. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la semplice
sostituzione dei sanitari rappresenta un intervento di manutenzione
ordinaria, a differenza del rifacimento degli impianti del bagno
che, insieme alla sostituzione dei sanitari, rappresenta un
intervento di manutenzione straordinaria. Il Glossario di Edilizia
Libera, invece, nell’unica voce “Impianto igienico e
idro-sanitario” ricomprende tutti gli interventi di riparazione,
integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e
integrazione apparecchi sanitari e impianti di scarico e/o messa a
norma.

Pertanto, il “fai da te” è fortemente
sconsigliato
. Occorre verificare con i tecnici incaricati
se la tipologia degli interventi da effettuare hanno necessità o
meno di un titolo abilitativo o di una comunicazione presso gli
enti e, contestualmente, se essi sono detraibili o
indetraibili.

Le possibilità di utilizzo della cessione del credito

Come accennato in premessa, per usufruire dello sconto in
fattura o della cessione del credito, occorre, entro il 16 febbraio
2023, avere in alternativa:

  • stipulato un contratto di appalto con il fornitore;
  • accettato un preventivo;
  • pagato un acconto con bonifico parlante.

Nel caso in cui l’acconto sia versato dopo il 16 febbraio 2023,
occorrerà che sia il committente sia il fornitore sottoscrivano
un’autocertificazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà in cui si attesti che l’inizio dei lavori o che
l’accordo vincolante tra committente e fornitore sia avvenuto prima
del 16 febbraio 2023.

Una volta che si è certi di avere i requisiti per la cessione
del credito o dello sconto in fattura, occorre fare la
Comunicazione dell’opzioni per interventi edilizi
all’Agenzia delle Entrate.

Entro il 31 marzo scorso si poteva effettuare la comunicazione
per la cessione dei crediti a terzi, o al fornitore in caso di
sconto in fattura, con riferimento alle spese del 2022.

Se la comunicazione non è stata ancora effettuata, si può
ricorrere all’istituto della remissione in bonis pagando una
sanzione di 250 euro entro il termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi per il 2022 (2 ottobre 2023 per il
modello 730/2023, 30 novembre 2023 per il modello Redditi
2023).

Per le spese sostenute nel 2023, la comunicazione potrà essere
inviata entro il 16 marzo 2024.

Source: lavoripubblici.it

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