loader image

Mini condono paesaggistico: gli effetti sul terzo condono edilizio

Mini condono paesaggistico: gli effetti sul terzo condono edilizio

L’apposizione del vincolo paesaggistico sul territorio ha spesso
complicato la vita a chi ha fatto richiesta di condono edilizio,
soprattutto nel caso di istanze ai sensi della legge n. 326/2003
(c.d. “Terzo Condono Edilizio”), che ha
decisamente ristretto l’ambito di applicazione della sanatoria in
zona sottoposta a tutela.

Mini condono paesaggistico: quali effetti sulla sanatoria?

Sulla base delle previsioni dettate dall’art. 32, commi 26 e 27,
del decreto legge n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003,
possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree
soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza
,
corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6
dell’Allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003, corrispondenti a
opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione
straordinaria mentre per le altre tipologie di abusi interviene una
preclusione legale alla sanabilità delle opere abusive.

Questa impostazione è stata recepita anche dalla
giurisprudenza penale, la quale ha affermato che
il condono edilizio del 2003 è applicabile esclusivamente agli
interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4,
5 e 6 dell’allegato 1
del citato D.L. (restauro,
risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), mentre non
sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di
cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se
l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità
relativa
e gli interventi risultano conformi alle norme
urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Norma che può diventare anche più stringente, come dimostrano
gli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della legge regionale del
Lazio n. 12 del 2004, ai quali fa riferimento la sentenza del
TAR Lazio del 9 novembre 2023, n. 16634
, a seguito del
ricorso contro il rigetto di un’istanza di condono ai sensi della
legge n. 326/2003 e della L.R. Lazio n. 12/2004, la quale prevede
appunto che “non sono comunque suscettibili di sanatoria … le
opere di cui all’art. 2, comma 1, realizzate su immobili soggetti a
vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela
dei parchi … anche se realizzate prima della apposizione del
vincolo
”. Nessuna deroga quindi, nemmeno per le opere
realizzate prima dell’apposizione del vincolo.

Estinzione reati paesaggistici: la legge n. 308/2004

La questione riguarda un immobile situato in zona vincolata e
sul quale il ricorrente, oltre all’istanza di condono, ha
presentato, in via cautelativa, una richiesta di nulla osta
alla sanatoria
all’Ente preposto al vincolo, che ha
respinto l’istanza specificando che l’accertamento di
compatibilità paesaggistica richiesto, come previsto dall’art. 1,
comma 37, è limitato alle sole sanzioni penali in quanto comporta
l’estinzione del reato di cui all’art. 181 del D.lvo nr. 42/2004 e
di ogni altro reato in materia paesaggistica [. . .] che pertanto,
il suddetto parere anche se sussistente, non presenta alcun
riferimento al condono edilizio
“.

Il riferimento è al mini condono paesaggistico sul
condono edilizio
, che, come spiega il TAR, comporta un
altro effetto e che non riguarda la sanatoria in sé: i
procedimenti di condono edilizio ex Legge n.
326/2003 e di condono ambientale ex Legge n. 308/2004
sono del tutto autonomi, in quanto disciplinati da fonti normative
distinte e governati da presupposti ed effetti tra loro
eterogenei.
Infatti il cosiddetto “mini-condono” paesaggistico
di cui alla citata Legge n. 308/2004 ha effetti solo in ambito
penale, estinguendo il reato ambientale, mentre
non esplica effetti per quanto riguarda l’applicabilità
al condono edilizio e alle relative sanzioni
amministrative.

Il rigetto dell’istanza di accertamento di conformità
paesaggistica e il rigetto del condono edilizio si
presentano, quindi, anche in linea teorica, come separati, non
incidendo la questione della fondatezza dell’istanza di
accertamento di conformità paesaggistica (valida solo a fini
penali), su quella del condono edilizio che, spiega il
TAR, va valutata alla stregua del regime previsto dalle normative
speciali per gli abusi commessi in aree vincolate.

Nuove costruzioni e vincolo paesaggistico: no al condono
edilizio

In ogni caso, il condono era escluso proprio per la portata più
restrittiva della disciplina del terzo condono rispetto a
quella dettata dalla legge n. 47 del 1985.

In linea generale, l’art. 32 della legge n. 47 del 1985 prevede
che “il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria
per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato
al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del
vincolo
”.

Tuttavia, come noto, il comma 27 dell’art. 32 del decreto legge
30 settembre 2003, n. 269 (convertito in legge 24 novembre 2003, n.
326) prevede espressamente che, “fermo restando quanto previsto
dagli articoli 32 e 33 della legge n. 28 febbraio 1985, n. 47 …non
sono comunque suscettibili di sanatoria
”, tra le altre, le
opere abusive “realizzate su immobili soggetti a vincoli
imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli
interessi idrogeologici e della falde acquifere, dei beni
ambientali e paesaggistici, nonché dei parchi e delle aree protette
nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti
prima
della esecuzione di dette opere, in
assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non
conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici
”.

È stata, pertanto, riconosciuta la possibilità di sanare, in
virtù delle prescrizioni che disciplinano il c.d.
terzo condono edilizio, le opere edilizie
realizzate in epoca antecedente
all’introduzione del
vincolo; sempre, però, nel rispetto della prescrizione del citato
art. 32 della legge n. 47 del 1985.

Sanatoria comunque preclusa nel Lazio, in quanto l’articolo 3,
comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12/2004 prevede che
non sono comunque suscettibili di sanatoria … le opere di cui
all’art. 2, comma 1, realizzate su immobili soggetti a vincoli
imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi
anche se realizzate prima della apposizione
del vincolo
”.

Considerato oltretutto che la domanda di sanatoria è stata
presentata per “nuove costruzioni”, a prescindere dalle
previsioni della L.R. 12/2004, le opere abusive fuoriescono
dall’ambito applicativo del c.d. terzo condono del 2003: di
conseguenza il rigetto è stato ritenuto illegittimo e il ricorso
respinto.

Source: lavoripubblici.it

Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.

Link all’articolo Originale.

Condividi:
Nessun Commento

Commenta l'articolo