12 Nov Cessione bonus edilizi: cos’è il visto di conformità ora per allora?

La redazione è già prontamente intervenuta per segnalare la
nuova
FAQ del 6 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate che
si è occupata del visto di conformità “ora per allora” spiegando
tecnicamente come fare.
Con il presente contributo si vuole entrare nel dettaglio e
comprendere a quali cessioni dei crediti d’imposta si
riferisce.
Il visto di conformità “ora per allora”
Il visto di conformità “ora per allora” sulle
comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura)
relative ai bonus edilizi è stato previsto
dall’articolo 14, comma 1-bis.2, del
decreto-legge n. 50 del 2022 che così recita:
“Per i crediti di cui all’articolo 121
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti
prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di
conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di
cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il
cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da
banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto
dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo
di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione
autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore,
acquisisce, ora per allora, ai fini della
limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido
di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e
colpa grave, la documentazione di cui al citato
comma 1-ter”.
Per farla breve, i fornitori che hanno concesso lo sconto in
fattura o i privati/imprese (escluso banche e assicurazioni) che
hanno acquistato un credito come prima cessione prima dell’obbligo
del visto di conformità, per evitare la responsabilità
solidale con il cedente, possono acquisire il visto di
conformità e lo acquisiscono ora per allora.
La responsabilità solidale
Si ricorda, infatti, che il comma 6 dell’art. 121 del
D.L. 34/2020 prevede il recupero dell’importo
corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del
soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso
nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all’applicazione
dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472 (“Quando più persone concorrono in una violazione,
ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.
Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un
comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata
una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili
libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso”), anche
la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo
sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo non spettante
e dei relativi interessi.
Quindi, l’effetto finale è che questi soggetti, una volta
acquisito il visto di conformità rilasciato secondo le istruzioni
della Faq dell’Agenzia delle Entrate, possono applicare il
comma 6-bis dell’art. 121 del D.L. 34/2020 che
elenca i documenti da conservare per essere esclusi dalla
responsabilità solidale con il cedente, salvo ovviamente i
casi di dolo o colpa grave.
La documentazione da conservare
Per completezza, i documenti da conservare sono i seguenti:
- titolo edilizio abilitativo degli interventi,
oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; - notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda
sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i
quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale
circostanza; - visura catastale ante operam o storica
dell’immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili
non ancora censiti, domanda di accatastamento; - fatture, ricevute o altri documenti
comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti
l’avvenuto pagamento delle spese medesime; - asseverazioni, quando obbligatorie per legge,
dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle
relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla
legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di
presentazione e deposito presso i competenti uffici; - nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali,
delibera condominiale di approvazione dei lavori e
relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini; - nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da
quelli di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, la
documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere
a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto
2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici
– cd. Ecobonus”; - visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere; - nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la
documentazione prevista dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto
2020; - contratto di appalto sottoscritto tra il
soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.
Come spiega la Faq, il visto di conformità non viene rilasciato
attraverso la Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi
di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio
sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica che si
trasmette all’Agenzia delle Entrate perché la Comunicazione è già
avvenuta all’epoca della cessione del credito. Per cui, non c’è
bisogno di trasmetterlo all’Agenzia ma potrà essere inviato via pec
alle parti interessate.
A cura di Dott. Luciano
Ficarelli
Dottore Commercialista
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità
Source: lavoripubblici.it
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