12 Nov Bonus edilizi: FAQ su detrazioni, cessione del credito e sconto in fattura
Con l’aumentare delle norme che regolano l’utilizzo dei bonus
edilizi sono aumentati anche i dubbi dei contribuenti. La crescita
però non è stata proporzionale ma addirittura esponenziale,
probabilmente dovuta all’intreccio involontario (?) delle leggi e
degli interventi delle istituzioni.
In questa sede si è voluto raccogliere una serie di domande e
risposte dove i lettori possono trovare giovamento ai propri dubbi
allo scopo di recuperare prima possibile il denaro anticipato per i
lavori edili effettuati o in corso di realizzo.
Siete pronti? Partiamo!
Bonus edilizi: professionisti e regime forfettario
D1. Sono un professionista in regime forfettario e, nel 2022, ho
sostenuto delle spese per l’efficientamento energetico della mia
casa utilizzando il superbonus 110%. Non sono riuscito a cedere il
credito entro il 31 marzo 2023. Prima di quella data ho però
sottoscritto un contratto di cessione con una società commerciale
di un mio parente. Posso cedere il credito anche dopo il 31 marzo
2023?
R1. Il committente di lavori edili agevolati che svolge la sua
attività professionale o commerciale con il regime forfettario,
paga un’imposta sostitutiva dall’IRPEF, che non permette la
detraibilità delle spese in dichiarazione dei redditi poiché i
bonus edilizi sono dei crediti che si possono portare in
diminuzione solo dall’IRPEF da versare in dichiarazione. L’unica
opportunità che ha per recuperare i bonus edilizi è data dalla
cessione del credito. Entro il 31 marzo 2023 poteva essere ceduto
il credito a tutti. Oltre quella data, se il contratto non è stato
ancora concluso, la comunicazione per l’esercizio dell’opzione di
cessione del credito può essere effettuata dal beneficiario della
detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all’art. 2,
comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è
eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti
nell’albo o imprese di assicurazione (c.d. “remissione in bonis”).
Ma, se il contratto di cessione è stato concluso prima del 31 marzo
2023, è ammessa la cessione del credito alla società commerciale
con contestuale pagamento della sanzione di 250 euro a
comunicazione.
Spalmacrediti e cessione del credito
D2. Ho saputo che le spese sostenute nel 2022 possono essere
detratte in dieci anni. Se a fine anno 2023 trovo un acquirente
delle rate residue non detratte, posso cederle?
R2. In questa domanda ci sono due errori da non commettere. Il
primo errore è che, in caso di scelta della detrazione decennale,
la detrazione della prima rata non viene computata nella
dichiarazione dei redditi di quest’anno (mod. 730/2023 oppure
Redditi PF/2023) ma nella dichiarazione che si farà nel 2024, ai
sensi del comma 8-quinquies dell’art. 119 del D.L. 34/2020. Quindi,
a fine anno 2023 non ci saranno rate residue ma ancora l’intero
credito. Il secondo errore è che la decisione di detrarre in dieci
anni le spese sostenute nel 2022 è irrevocabile, nel senso che non
si potrà cedere rate residue ma si dovrà inevitabilmente continuare
a detrarre le quote per ognuno dei successivi nove anni.
Interventi con sconto in fattura parziale
D3. Per dei lavori edili effettuati nel 2023 ho ottenuto uno
sconto in fattura parziale. Posso pagare la parte non scontata nel
2024? La parte scontata risulta pagata nel 2023 o nel 2024?
R3. Con la Circolare 24/E/2020 ai fini dell’individuazione del
periodo d’imposta in cui imputare le spese, è stato ribadito che
occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli
esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al
criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento.
Pertanto, il pagamento della fattura è tutto imputato al 2024 e si
applicano le aliquote vigenti in quell’anno.
Cessione del credito ad un parente
D4. Vorrei cedere a mio figlio la sola annualità 2022 del
credito maturato da interventi edili agevolati con il superbonus ma
mi hanno detto che non è possibile farlo. È così?
R4. Si, è così. I bonus edilizi possono essere ceduti dal
committente al cessionario per la totalità delle annualità. In
questo caso, le annualità 2022-2023-2024-2025 devono essere cedute
insieme. Ciò che è possibile invece fare, è cedere tutte le
annualità di un solo intervento, ad esempio l’isolamento termico,
che ridurrebbe la quantità di denaro trasferita.
Acquisto del credito e utilizzo in compensazione
D5. Ho acquistato dei crediti d’imposta derivanti da bonus
edilizi e ho sul cassetto fiscale 40.000 euro. Le annualità vanno
dal 2023 al 2026. Cosa devo fare per utilizzare questi crediti in
compensazione delle imposte da pagare a novembre di quest’anno?
R5. I crediti acquistati con un contratto di cessione del
credito tra privati risultano presenti sulla “piattaforma cessione
crediti” solo dopo aver ceduto i crediti stessi attraverso il
modello di Comunicazione dell’opzione inviata all’Agenzia delle
Entrate. Per poterli utilizzare, il cessionario deve prima
accettarli e poi irrevocabilmente optare per la compensazione in
F24 (quindi non potrà più revocare la scelta per tornare a cedere
le rate residue non compensate). Entrambe le procedure avvengono
nella piattaforma cessione crediti con dei semplici passaggi
descritti nel manuale della piattaforma. Nel caso descritto nella
domanda, le imposte da pagare a novembre 2023 possono essere
compensate (già immediatamente dopo l’opzione di compensazione
fatta nella piattaforma) solo con l’annualità 2023, mentre le altre
annualità possono essere utilizzate in ogni anno successivo.
Compensazione del credito: su quali imposte e tributi?
D6. Quali imposte e tributi possono essere compensati con i
bonus edilizi acquistati da un committente?
R6. Secondo l’Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello n.
435/2022) i debiti possono essere pagati utilizzando in
compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura
agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che,
ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento
tramite compensazione. Tra le compensazioni ammesse ci sono anche i
debiti contributivi verso molte Casse professionali, come INARCASSA
E CNPR. Pertanto, per esempio, possono essere compensate l’IVA, la
TARI, l’IMU, i contributi previdenziali, imposte di bollo, imposte
di registro. Il principio è stato ribadito nella Circolare 27/2023
al paragrafo 1.1. Si ritiene, inoltre, possibile compensare gli
importi derivanti da avvisi bonari o dovuti con ravvedimento
operoso.
Sconto in fattura diverso dalla detrazione
D7. Per la sostituzione degli infissi della mia abitazione, il
mio fornitore, nel 2022, ha fatto uno sconto in fattura del 40%,
nonostante la percentuale di sconto poteva essere per il 50%. Ho
timore che questa scelta del fornitore mi faccia perdere la
detrazione della differenza.
R7. Lo sconto in fattura parziale è ammesso. Per cui, la
differenza del 10% non scontata e pagata nel 2022 con bonifico
parlante potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dei
redditi di quest’anno relativa all’anno 2022.
Superbonus e limite sulle unifamiliari
D8. Io e mia moglie, conviventi, stiamo ristrutturando, con
utilizzo del superbonus, tre appartamenti facenti parte di un
condominio che, a sua volta, sta per terminare gli interventi sulle
parti comuni. Gli appartamenti sono di nostra proprietà e
totalmente a disposizione. Poiché c’è il limite di due immobili,
come possiamo utilizzare i bonus edilizi per il terzo immobile? Si
tenga presente che risulto ampiamente capiente per detrarre le
spese, mentre mia moglie non ha reddito.
R8. Il comma 10 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 stabilisce che
“le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono
beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli
interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari,
fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli
interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio”. Pertanto,
per ovviare al limite imposto dalla legge, indipendentemente dalla
circostanza che i tre immobili sono in comproprietà tra i coniugi,
è possibile intestare fatture e bonifici per due appartamenti al
coniuge fiscalmente capiente e per l’altro appartamento all’altro
coniuge. Quest’ultimo, per recuperare le spese, sarà costretto ad
utilizzare l’opzione della cessione del credito ad un terzo. In tal
modo gli interventi possono essere agevolati su tutti i tre
appartamenti.
Superbonus con utilizzo misto (detrazione e cessione)
D9. Per lavori di efficientamento energetico realizzati con le
agevolazioni del superbonus, ho intenzione di non cedere tutto il
credito che ho a disposizione, circa 110.000 euro, ma dividerlo in
due importi: 50.000 euro, corrispondenti ai lavori trainanti, li
voglio cedere ad una società commerciale, 60.000 euro,
corrispondenti ai lavori trainati, li voglio portare in detrazione
nella mia dichiarazione dei redditi. È possibile farlo?
R9. La risposta è positiva. Infatti, è possibile cedere
parzialmente i crediti qualora si tratti di interventi diversi così
come confermato dalla circolare 23/E/2022: “Qualora, inoltre, sul
medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili (ad
esempio, un intervento “trainante” di isolamento termico delle
superfici disperdenti nonché interventi “trainati” quali
l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e colonnine di
ricarica veicoli elettrici), è possibile decidere se fruire
direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, con
riferimento alle spese sostenute per ciascun intervento
indipendentemente dalla scelta operata con riferimento agli
altri”.
Cessione parziale del credito
D10. Ho effettuato degli interventi di recupero edilizio con
interventi di manutenzione straordinaria detraibili al 50% in cui
sono intervenuti più fornitori: l’idraulico per il rifacimento
dell’impianto idrico, l’elettricista per il rifacimento
dell’impianto elettrico, l’impresa edile per il rifacimento dei
bagni e dei pavimenti e il serramentista per la sostituzione degli
infissi esterni. Alcuni di loro mi hanno proposto soluzioni
alternative, in considerazione che erano tutti appalti firmati,
anche con pagamenti di acconti, prima del 17 febbraio 2023:
l’idraulico mi ha fatto lo sconto in fattura del 50%,
l’elettricista uno sconto in fattura del 30%, mentre le fatture
rilasciate dall’impresa edile e dal serramentista sono state pagate
per intero. Tutti i pagamenti sono stati fatti con bonifico
parlante. È possibile recuperare alcune delle spese che ho pagato
con bonifico e cedere a mio fratello altre?
R10. Il caso in esame non è stato direttamente risolto con un
documento di prassi, ma l’Agenzia delle Entrate è intervenuta
all’evento Telefisco 2023 affermando che il contribuente può fruire
della detrazione nella dichiarazione dei redditi con riferimento ai
pagamenti effettuati ad alcuni fornitori e optare per lo sconto in
fattura (o per la cessione del credito) relativamente alle somme
dovute ad altri fornitori. Nel caso prospettato, fermo restando il
rispetto del massimale di spesa agevolabile di 96.000 euro per
immobile e per anno, i pagamenti del 20% residuo della fattura
dell’elettricista e il 50% delle fatture dell’impresa edile e del
serramentista potranno essere autonomamente oggetto di cessione o
di detrazione. Di contro, non sarebbe possibile cedere parzialmente
il credito risultante dalla stessa fattura.
Contratto di comodato e detrazioni fiscali
D11. Sto effettuando degli interventi edili su un immobile
condominiale di famiglia composto da tre appartamenti, di cui uno
intestato a me, un altro immobile a mio figlio, il terzo immobile a
mia figlia. Mentre il primo figlio è fiscalmente capiente, la
seconda figlia non lo è. Per questo motivo, prima dei lavori è
stato registrato un contratto di comodato tra mia moglie,
fiscalmente capiente, e mia figlia. Mia moglie può detrarre le
spese dei lavori sull’appartamento di mia figlia e per le quote
relative alle parti comuni?
R11. La risposta è positiva. Il comodatario è un soggetto
ammesso alle detrazioni, dietro consenso del proprietario ad
effettuare gli interventi. Pertanto, la moglie potrà detrarsi le
spese che riguardano i lavori trainati effettuati all’interno
dell’appartamento della figlia, mentre per gli interventi trainanti
sarà un accordo stabilito in assemblea a determinare che la quota
delle spese sostenute sulle parti comuni sarà attribuita tutta al
comodatario.
Cessione del credito e abuso di diritto
D12. Mi hanno detto che per aggirare la norma che vieta al
committente di compensare con altre imposte e contributi, si
potrebbe far applicare lo sconto in fattura all’impresa che poi
ricede al committente il credito maturato. Cosa ne pensa?
R12. A prima vista, l’operazione sarebbe assolutamente da
evitare per l’evidente pericolo di contestazione di abuso del
diritto da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ma, con un’audace
interpretazione estensiva della risposta ad interpello 236/2023,
l’operazione di ri-cessione del credito sarebbe ammessa. In
quell’occasione, una banca committente ha riacquistato il credito
maturato per i lavori sulla facciata di un suo immobile. L’istante
ha fatto leva nella sua qualità di soggetto esercente attività
creditizia, e non di committente. Nonostante questa premessa, non
sembra, però, ravvisarsi limiti a che anche un committente privato
possa assumere la figura di cessionario riacquistando dall’impresa
appaltatrice il credito prima concesso da essa in sconto. Infatti,
la tipologia di primo cessionario non è vincolante così come
previsto dal comma 1, lettera a), dell’art. 119 del D.L.
34/2020.
Cessione del credito maturato nel 2022: ultima scadenza
D13. Ho tentato di cedere i miei crediti maturati nel 2022 ad
una banca, ma ad aprile 2023 questa mi ha comunicato che la società
di revisione a cui si appoggia per il controllo ha rifiutato la mia
pratica per delle incongruenze sui documenti presentati. Dopo aver
corretto i documenti, sono alla ricerca di altri soggetti. Potrò
cedere tutte le annualità o sono costretto a rinunciare ad una
parte del credito?
R13. La possibilità di cedere alle banche il credito maturato
nel 2022 scade il 30 novembre 2023. Occorre tener presente che, a
causa dell’obbligo di utilizzo del credito con le stesse modalità
previste per il soggetto cedente, il cessionario potrà utilizzare
l’annualità 2022 entro la scadenza del 31 dicembre 2023 e, di
conseguenza, non ha nessun interesse ad acquistare un credito che,
visti i tempi di controllo della documentazione ed il
perfezionamento del contratto, sarà prossimo alla scadenza. Per
tali motivi, si consiglia di utilizzare in dichiarazione la prima
rata, rinunciando alla parte non coperta dalla quota di imposta
disponibile, per poi cedere entro il 16 marzo 2024 le rate residue
ad un terzo, che potrà essere anche una banca.
Sconto parziale e detrazione diretta
D14. Ho pagato una fattura per la sostituzione dell’impianto di
riscaldamento scontata solo al 70% anziché il 110%. Posso
recuperare in dichiarazione il 30% o il 33% della spesa?
R14. Lo sconto parziale scinde la fattura in due parti: la prima
parte è quella relativa all’importo scontato pari al 70% risultante
dalla fattura che il committente non paga. Questo importo sarà
ceduto dal committente al fornitore che avrà a disposizione il 110%
del 70%, cioè il 77%; la seconda parte è quella relativa
all’importo pagato dal committente, cioè il 30%. Il committente
potrà recuperare in dichiarazione il 110% del 30%, cioè il 33%.
A cura di Dott. Luciano
Ficarelli
Dottore Commercialista
Esperto in bonus edilizi
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Source: lavoripubblici.it
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