12 Nov Bonus edilizi e cessione del credito: quando e come è possibile la remissione in bonis?
Con la pubblicazione in G.U. della Legge n. 38
dell’11 aprile 2023 che ha legittimato le disposizioni
contenute nel Decreto Legge 11 del 16 febbraio 2023, è tornato
decisamente all’attenzione degli operatori l’istituto della
“remissione in bonis”.
La remissione in bonis per la cessione del credito
Come già ampiamente spiegato in vari articoli, l’istituto della
remissione in bonis è regolato dall’art. 2, comma 1, del D.L.
16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 e consente
a chi ha “dimenticato” di presentare una comunicazione o effettuare
un adempimento formale, determinante per usufruire di determinate
agevolazioni fiscali, di farlo anche oltre il termine previsto, a
determinate condizioni.
È il caso, tra gli altri, della comunicazione per l’opzione di
cessione dei crediti maturati sugli interventi edilizi per le spese
sostenute nel 2022 o per le rate residue degli anni 2020 e 2021 che
dovevano essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo
2023. Il D.L. 11/2023 è intervenuto in supporto di coloro che, non
per dimenticanza, non hanno trovato un cessionario disposto a
chiudere il contratto di acquisto dei crediti entro quella data.
C’è però un vincolo: la cessione deve essere eseguita solo a favore
di banche, intermediari finanziari e compagnie d’assicurazione.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
In questi giorni, le società di revisione a cui si appoggiano i
cessionari sopra menzionati, coerentemente con quanto previsto
dall’art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012, hanno cominciato ad
invitare i committenti a sottoscrivere una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà con la quale, al fine di
poter usufruire dell’istituto della remissione in bonis, dichiarano
che sussistono tutti i requisiti sostanziali per usufruire della
detrazione d’imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento,
che non sono state poste in essere attività di controllo in ordine
alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o
acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo e che sia versata
la misura minima della sanzione prevista di 250
euro.
La procedura
Come previsto dalla risoluzione
n. 58/E dell’11 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate, per
fare il versamento occorre utilizzare il Modello F24
Elide che deve essere compilato nel seguente modo:
- Nella sezione “Contribuente”:
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici” sono indicati il
codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della
detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti
sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece, il codice
fiscale e i dati anagrafici del condominio oppure, in mancanza, del
condòmino incaricato dell’invio della comunicazione; - nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore,
tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del
primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito,
unitamente al codice “10” da riportare nel campo 3 “codice
identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a
più fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di
essi.
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici” sono indicati il
- Nella sezione “Erario ed altro” sono
indicati:- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi” nessun valore;
- nel campo “codice”, il codice tributo
8114; - nel campo anno di riferimento (nel formato “AAAA”), l’anno in
cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione
oggetto della comunicazione dell’opzione.
La sanzione è una sola o una per ogni comunicazione?
Non è un problema da poco. In mancanza di chiarimenti da parte
dell’Agenzia delle Entrate, varrebbe l’interpretazione restrittiva
che obbliga il versamento di 250 euro per ogni
comunicazione inviata con l’istituto della remissione in
bonis. Ciò significa che in caso di cessione dei crediti di bonus
edilizi a seguito di uno stato avanzamento lavori di
efficientamento energetico che può prevedere anche dieci
contemporanei diversi interventi (isolamento termico, sostituzione
riscaldamento, sostituzione di infissi, schermature solari,
fotovoltaico, accumulo, abbattimento barriere architettoniche,
collettori solari, building automation e colonnine per le ricariche
di veicoli elettrici), la sanzione da pagare potrebbe arrivare a
2.500 euro.
Occorrerebbe un rapido intervento da parte dell’Agenzia delle
Entrate per evitare questo ulteriore aggravio per i contribuenti
che, loro malgrado, sono stati costretti a ricorrere alla
remissione in bonis per i ripetuti interventi sulla normativa che
hanno rallentato se non addirittura reso impossibile il ricorso
all’opzione della cessione dei crediti nel corso degli ultimi
sedici mesi.
Pare nemmeno valido il riferimento all’applicazione del
cumulo giuridico, secondo cui l’Agenzia delle
Entrate non può irrogare tante sanzioni quante sono le omissioni ma
dovrà applicare obbligatoriamente la sanzione pecuniaria unica
derivante dall’applicazione dell’art. 12 D.Lgs. n. 472/97. A parere
di chi scrive, il cumulo giuridico non sembra applicabile
all’istituto della remissione in bonis, poiché il
primo è applicato dall’Agenzia delle Entrate, il secondo dal
contribuente. Istituti diversi per soggetti diversi. Non resta che
attendere buone nuove.
Source: lavoripubblici.it
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