12 Nov Accettazione cessione del credito: come annullarla?
L’accettazione dei crediti da parte del cessionario, che avviene
sulla Piattaforma Cessione Crediti a disposizione dell’utente, è
un’operazione che non è automaticamente annullabile. Per questo
motivo, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire una
linea-guida con la pubblicazione della circolare del 6
ottobre 2022, n. 33/E.
Accettazione cessione del credito: è possibile annullarla?
L’Agenzia precisa che, al fine di consentire la corretta
circolazione dei crediti ed evitare difficoltà ai titolari delle
detrazioni, oltre che ai cessionari e ai fornitori, è
consentito l’annullamento, su richiesta delle parti,
dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime
cessioni o sconti non corrette o non più volute. Con l’annullamento
dell’accettazione del credito il plafond del credito compensabile
in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo
importo.
L’annullamento può avvenire solo su richiesta degli interessati,
che sono a conoscenza degli accordi intervenuti e delle
obbligazioni assunte da ciascuna delle parti. L’annullamento
dell’accettazione, pertanto, deve essere chiesto con
istanza, disponibile sul sito dell’Agenzia, sottoscritta
digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente
(in caso di firma autografa deve essere allegata copia del
documento di identità). L’istanza deve essere trasmessa a questo
indirizzo
di posta elettronica certificata.
Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento
dell’accettazione, ne sarà data informazione agli interessati, che
potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione
sulla Piattaforma stessa.
Dal momento in cui l’annullamento risulta visibile su detta
Piattaforma o da quando l’annullamento è stato comunicato al
cedente e al cessionario, il cedente torna nella piena
disponibilità del credito e potrà utilizzarlo in
compensazione dell’Irpef dovuta risultante dalla propria
dichiarazione dei redditi per tanti anni quante sono le rate
previste dalla normativa oppure potrà trasmettere una nuova
Comunicazione a favore di un altro cessionario.
I problemi sullo sconto in fattura
Per completezza, occorre evidenziare anche un problema
fiscale del cessionario. In caso di annullamento della
cessione del credito, il mancato cessionario si trova nella
situazione di aver emesso una fattura con sconto che non ha poi
avuto sèguito con la Comunicazione all’Agenzia, poiché
quest’ultima, con l’annullamento è come se mai fosse esistita. Con
risposta del 5 dicembre 2022, n.
581, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che
non è possibile emettere una nota di accredito
(seguita dalla rifatturazione) per stornare una fattura che
erroneamente conteneva l’indicazione dello sconto in fattura, in
quanto non ricorre alcun presupposto tra quelli previsti
dall’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, per l’emissione di una
nota di credito a storno della fattura.
La fattura, infatti, pur recando l’indicazione dello ”sconto”
quale modalità di pagamento del corrispettivo riporta
correttamente l’imponibile e l’IVA ad esso relativa, calcolata
sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello “sconto”, sicché
deve considerarsi corretta dal punto di vista fiscale.
È possibile, però, integrare l’originaria fattura con un
separato documento extra fiscale per documentare il
mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto.
Successivamente, poi, è possibile pagare la fattura e detrarre il
relativo bonus (o cederlo a terzi).
A cura di Dott. Luciano
Ficarelli
Dottore Commercialista
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità
Source: lavoripubblici.it
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